La spada come accessorio: denuncia si denuncia no
- Jamila B.
- 31 gen 2018
- Tempo di lettura: 3 min

La spada, uno dei tanti accessori della danza orientale usata molto spesso negli spettacoli per rendere il nostro spettacolo piu' magico e misterioso, ha in realta' dei retroscena non proprio magici ma direi anche piuttosto insoliti. Spesso dopo lo spettacolo tornando a casa viene riposta dentro un porta ombrelli dove c'è di tutto meno che gli ombrelli, dentro un armadio, sopra i como' e chi addirittura per comodita' lascia tutto in auto, portandosela dietro fino al prossimo spettacolo!
A proposito di quest'ultima la legge ne regolamenta l'uso e la detenzione. A volte vengono dei dubbi che possono fare incorrere in spiacevoli episodi. La spada con cui danziamo è soggetto di denuncia oppure no???? Noi di Sharqi siamo andati a documentarci al fine di rendere chiara la questione .
Secondo l'ART. 699 DEL CODICE PENALE
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità (1), quando la licenza è richiesta, porta (2) un'arma [704] fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi. Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma [704] per cui non è ammessa licenza. Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti, è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate [64, 70, 701].
Cass. n. 4331/1997
In tema di reati concernenti le armi, deve escludersi che la balestra possa classificarsi tra le armi proprie, per la ragione che tale strumento, di difficile porto e di ardua maneggevolezza, incompatibile con le esigenze ed i costumi del vivere moderno, non ha più da tempo, quale destinazione naturale, quella di recare offesa agli esseri umani, ma piuttosto funzioni ornamentali, di collezione o, talora, sportive; ne consegue che non vi è obbligo di denuncia, e il porto, fuori dell'abitazione e sue pertinenze, al pari di quello delle relative frecce, se ingiustificato è punito non ai sensi dell'art. 699 c.p., ma dell'art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha altresì evidenziato che tale conclusione è stata fatta propria anche dall'autorità preposta al controllo sulle armi, avendo il Ministero dell'Interno precisato, con circolare del 16 dicembre 1995, che «le balestre moderne ed i relativi dardi vanno considerati nel novero delle armi improprie e sono sottoposte alla disciplina di cui agli artt. 4, comma secondo, della legge n. 110 del 1975 e 45, comma secondo, del regolamento di esecuzione al T.U. delle leggi di pubblica sicurezza»).
Cass. n. 9560/1986
È configurabile il reato di porto illegale di arma, quando quest'ultima, pur non essendo addosso al soggetto, si trovi tuttavia nella sua pronta disponibilità per un uso quasi immediato. Sussiste invece l'ipotesi del trasporto d'arma, allorché la stessa viene presa in considerazione come oggetto «inerte» di un'operazione di trasferimento da luogo a luogo e non è, quindi, suscettibile di pronta utilizzazione.
Spade: le spade affilate sono armi proprie, acquisto e detenzione devono quindi avvenire dietro presentazione di Porto d'Armi o Permesso d'Acquisto rilasciato dalla propria Questura. Spade non affilate sono considerate strumenti sportivi o oggetti decorativi, sono pertanto di libera vendita e detenzione se si ha la maggiore età.
A tal proposito qual'ora vi dovessero fermare fate presente SEMPRE E COMUNQUE gli articoli del codice penale facendo presente CHE NON C'è OBBLIGO PER LA NOSTRA CARA SPADA in quanto di uso sportivo. Buona Danza a tutte.

Comments